Norme per la gestione dei reclami ai sensi del Provvedimento IVASS 46/2016
In ottemperanza a quanto contenute nell’art. 5 del Provvedimento IVASS n. 46/2016 recante modifiche al Regolamento Isvap n. 24/2008, che ha introdotto a carico degli intermediari obblighi specifici in materia di gestione dei Reclami, il Broker LIMESTREET SRL adotta la seguente politica di gestione dei reclami :
“E’ considerato reclamo una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.”
A tal proposito, la Società ha istituito una specifica funzione aziendale per la gestione dei reclami, l’Ufficio Reclami, e ne garantisce l’imparzialità di giudizio e la predisposizione di idonee procedure allo scopo di evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento ha determinato la doglianza del cliente.
Il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario ed il Danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’Impresa di Assicurazione.
Nel caso si desideri inviare il reclamo alla nostra Società, le modalità previste sono:
– Posta raccomandata : LIMESTREET SRL / Ufficio Reclami – via Mac Mahon 33 – 20155 Milano
– Posta elettronica : ufficio.reclami@limestreet.it
– Posta elettronica certificata : limestreet@pec.it
Ricevuta la relativa documentazione da parte del reclamante, ed eventualmente sentitolo telefonicamente o via mail per ulteriori precisazioni, siamo tenuti, entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo da parte nostra, a fornire risposta scritta direttamente a lei, e, per conoscenza, al broker collaboratore.
In caso di :
– mancata risposta,
– risposta tardiva rispetto alla scadenza dei 45 giorni previsti,
– mancato o parziale accoglimento del reclamo,
il reclamante potrà, a suo giudizio, prima di interessare l’Autorità giudiziaria :
1) inoltrare reclamo scritto all’IVASS
2) oppure rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale
Di seguito troverà le modalità di accesso a tali alternative.
1. Reclamo all’IVASS
Il reclamante può scaricare il Modulo di Reclamo dal sito www.ivass.it compilarlo ed inoltrarlo :
– per posta : IVASS / Servizio Tutela del Consumatore – via del Quirinale 21 – 00187 ROMA
– via fax 0642133206 (numero riportato sul Modulo di Reclamo)
– tramite PEC tutela.consumatore@pec.ivass.it
2. Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo :
– la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015,
– la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie :
– la perizia contrattuale;
– l’arbitrato;
– la conciliazione paritetica per i sinistri RCA per alcune tipologie di contenzioso RCA previste dall’Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori.